Sez. L, Sentenza n. 6393 del 22/07/1987 (Rv. 454670 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - OMESSA ASSUNZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMESSA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRADDITTORIO E SULLA ATTIVITÀ DECISIONALE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - OMESSA ASSUNZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMESSA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRADDITTORIO E SULLA ATTIVITÀ DECISIONALE DEL GIUDICE.*
Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro l'omessa assunzione delle conclusioni delle parti e l'omessa discussione della causa non inficiano né la validità del contraddittorio, né l'attività decisionale del giudice, perché le conclusioni delle parti sono essenzialmente affidate al ricorso in appello e alla correlata memoria difensiva, mentre la discussione orale della causa è sostituita, per il caso che essa venga a mancare o per rinuncia dei procuratori delle parti o per altre situazioni processuali che ne impediscono lo svolgimento, dagli scritti difensivi i quali, nel rito suddetto, adempiono all'essenziale funzione di mettere il giudice in grado di decidere la causa anche senza la presenza o la partecipazione delle parti all'udienza di discussione. (V 104/87, mass n 449894; (V 199/86, mass n 449849; (V 6287/70, mass n 410022).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)