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Sez. U, Sentenza n. 1538 del 25/05/1971 (Rv. 351906 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO - IN GENERE - ART 13 DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 - APPLICABILITA ALLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO SPECIALE DI TERRENI PASCOLATIVI DEMANIALI O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351906-01

CONTRATTI AGRARI - CANONE - AUMENTO O ADEGUAMENTO - IN GENERE - ART 13 DELLA LEGGE N 567 DEL 1962 - APPLICABILITA ALLA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO SPECIALE DI TERRENI PASCOLATIVI DEMANIALI O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO O DI ALTRI ENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*

L'art 13 della legge 12 giugno 1962, n 567, che in ordine all'adeguamento del canone stabilisce ' le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi.... Ed alle altre forme di concessione per la utilizzazione delle erbè, si e riferito ai rapporti che, anche al di fuori dello schema del contratto di affitto, hanno per oggetto la utilizzazione delle erbe, ma non ha inteso fare alcun riferimento alla concessione amministrativa per l'uso speciale di terreni pascolativi demaniali o del patrimonio indisponibile dello stato o di altri enti pubblici.*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)