Sez. U, Sentenza n. 2642 del 19/10/1973 (Rv. 366124 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - PEREQUAZIONE - CONCESSIONI DI TERRENO DELLO STATO PER USO AGRICOLO - INAPPLICABILITA - CONTRATTI AFFINI ALL'AFFITTO - APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - PEREQUAZIONE E ECCESSIVA ONEROSITA - PEREQUAZIONE - CONCESSIONI DI TERRENO DELLO STATO PER USO AGRICOLO - INAPPLICABILITA - CONTRATTI AFFINI ALL'AFFITTO - APPLICABILITA.*
Tra i rapporti relativi a terreni 'comunquè concessi per la utilizzazione agricola e pastorale dello stato, assoggettati alla giurisdizione ordinaria specializzata dall'art 22 della legge 11 febbraio 1971 n 11, non rientrano quelli derivanti da concessione amministrativa, dovendo l'espressione della norma essere riferita ai contratti atipici di diritto privato avente contenuto e struttura affini all'affitto, ma non riconducibili nello schema negoziale di esso. (Conf 8/73, mass n 361750; V 1538/71, mass n 351906).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)