Sez. U, Sentenza n. 1673 del 15/03/1982 (Rv. 419506 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - CONVERSIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ ESPROPRIATIVA PER SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE IN CORSO DI CAUSA DI UNA DISTINTA OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INCIDENZA SULLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - INDAGINI SULLA RITUALITÀ DI TALE OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DOMANDA RELATIVA - CONVERSIONE IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELL'INDENNITÀ ESPROPRIATIVA PER SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE IN CORSO DI CAUSA DI UNA DISTINTA OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INCIDENZA SULLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE - INDAGINI SULLA RITUALITÀ DI TALE OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora la domanda di risarcimento del danno, per l'illegittimo protrarsi della occupazione d'urgenza, si sia automaticamente convertita, in primo od in appello, in opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, in conseguenza della sopravvenienza del decreto di espropriazione, l'eventuale successiva proposizione in corso di causa, da parte dell'espropriato, di una distinta opposizione alla stima non interferisce sulla suddetta conversione e sulla materia del contendere da essa derivante, né è idonea a produrre autonomi effetti sostanziali o processuali, sicché resta irrilevante ogni indagine sulla ritualità della medesima (nella specie, pendendo il processo in appello, sotto il profilo della esperibilità davanti al giudice di secondo grado).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)