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Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238216 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca obbligatoria disposta ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 - Sproporzione dei beni posseduti rispetto al reddito dichiarato - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2007-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238216-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca obbligatoria - disposta, ex art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - ai fini della valutazione della sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata i termini di raffronto dello squilibrio sono indicati dalla suddetta previsione, alternativamente, nel reddito dichiarato al fisco e nella attività economica dell'imputato, chiaro essendo che il giudice, una volta apprezzata la sproporzione rispetto al dato ufficiale, cioè al reddito dichiarato, non deve spingersi a ricercare una situazione di fatto contrastante con il dato documentale. Tuttavia, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 12 sexies, qualora l'imputato dimostri in modo serio la titolarità di un'attività economica che superi di fatto l'immagine reddituale rappresentata al fisco, il giudice deve tenere conto di tale realtà nel suo libero convincimento, anche considerato che la previsione in questione richiede che si tratti di beni di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza, con la conseguenza che sulle giustificazioni fornite dall'interessato deve essere fornita puntuale e adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)