Sez. 3, Ordinanza n. 34778 del 28/12/2024 (Rv. 673349-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Notificazione alla controparte rimasta contumace - Art. 292 c.p.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
Non va notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c. l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., rileva d'ufficio una questione attinente alla legittimazione passiva della parte convenuta già dichiarata contumace, la quale, ritualmente avvisata del giudizio, accetta di non contraddire sulle possibili evoluzioni del processo, peraltro sempre verificabili con la costituzione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello, di conferma di quella di primo grado che - dopo aver rilevato d'ufficio il tema della legittimazione passiva della parte convenuta - a seguito delle conseguenti allegazioni dell'attore aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni derivanti da un furto con scasso di un armadietto all'interno di una palestra, proposta nei confronti di un ente diverso, gestore dei locali di spogliatoio, da quello con cui era stato stipulato il contratto di abbonamento ai servizi sportivi).
Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)