Sez. 1, Sentenza n. 13876 del 09/11/2001 (Rv. 550124 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Ordinanza del giudice disponente il libero interrogatorio del parti - Obbligo di comunicazione alla parte contumace - Insussistenza - Violazione del contraddittorio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 cod. proc. civ. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l'art. 292 comma primo cod. proc. civ. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 101 cod. proc. civ. nei confronti della parte rimasta contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)