Sez. 2, Sentenza n. 9277 del 30/08/1991 (Rv. 473705 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risarcimento del danno | Responsabilità risarcitoria del venditore ex art. 1494 cod. civ. - Applicabilità nella rivendita di prodotti industriali di massa ancorché confezionati - Doveri professionali del commerciante - Controlli periodici o su campione secondo le regole di normale diligenza.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Effetti della garanzia - Risarcimento del danno
L'art. 1494 cod. civ., in tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi della cosa che non provi di aver ignorato senza colpa, trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione, ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, ancorché confezionati, tenendo conto, in tale ipotesi, che i doveri professionali del commerciante, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui, sì da scoprire anomalie della singola confezione, impongono, secondo le regole di normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o di conservazione, anche alla stregua della destinazione della merce stessa e della conseguenziale attitudine ad arrecare nocumento (nella specie, trattandosi di mangimi per animali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)