Sez. 1, Sentenza n. 18118 del 27/11/2003 (Rv. 568501 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA | "Benefondi" - Caratteri - Prassi interna nei rapporti interbancari - Configurabilità - Conseguenze.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA
Il cosiddetto "bene - fondi" - ossia l'uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o di altri strumenti di comunicazione, conferma dell'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di un assegno di conto corrente - può legittimamente ricondursi ad una prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non anche essere invocato al fine di farvi discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca, se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma (con il superamento della presunzione di clausola "salvo incasso").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)