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Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000 (Rv. 534744 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA | "Benefondi" - Caratteri - Prassi interna nei rapporti interbancari - ConfigurabilitĂ  - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534744-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA

Il cosiddetti "benefondi", ossia l'uso interbancario di richiedere e dare, a mezzo del telefono o con altri strumenti di comunicazione, conferma dell'esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni di conto corrente, può legittimamente ricondursi ad una prassi interna nei rapporti tra gli istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non anche essere invocato al fine di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento da parte della banca se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)