Sez. L, Sentenza n. 2561 del 11/04/1983 (Rv. 427427 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN RIPOSO PER FERIE ANNUALI - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN RIPOSO PER FERIE ANNUALI - ILLEGITTIMITÀ.*
La prestazione lavorativa di un dipendente che sia stato assunto con contratto a tempo determinato, per sostituire lavoratori in riposo per ferie annuali, non rientra nella previsione dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 18 aprile 1962 n. 230 che consente la stipulazione di un contratto a tempo determinato solo quando si tratta di sostituire altro lavoratore assente per circostanze eccezionali ed avente diritto alla conservazione del posto. (V 2010/76, mass n 380831; (Conf 3735/78, mass n 393256).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)