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Sez. L, Sentenza n. 3719 del 17/06/1982 (Rv. 421682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITÀ - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - NECESSITÀ - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ.*

A norma del combinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371, terzo comma, cod. proc. civ., il ricorso incidentale per Cassazione, al pari di quello principale, deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo che non sia necessario esaminare altri Atti per individuare gli elementi indispensabili ai fini di una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi. (Conf 3456/78, mass n 392921; (Conf 357/75, mass n 373596; (Conf 1633/69, mass n 340577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)