Sez. U, Sentenza n. 1121 del 06/02/1991 (Rv. 470810 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Controversia promossa dal sostituto d'imposta nei confronti del sostituto per conseguire il pagamento della parte del credito trattenuta e versata a titolo di ritenuta d'imposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Litisconsorzio con l'amministrazione finanziaria - Necessità - Domanda di pagamento degli interessi sulla detta parte del credito - Estinzione - Domanda di rivalutazione del medesimo - Giurisdizione - Dell'A.G.O..
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
La controversia, promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, per conseguire il pagamento anche di quella parte del credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in quanto comporta una causa pregiudiziale di natura tributaria, da definirsi in litisconsorzio necessario della Amministrazione finanziaria. Tale giurisdizione, che deve essere affermata indipendentemente dal fatto che quell'Amministrazione non sia stata citata (spettando, al giudice di essa munito, di disporre l'integrazione del contraddittorio), si estende alla richiesta di riconoscimento degli interessi su detta parte del credito, in considerazione del loro carattere accessorio, ma non anche alla domanda di rivalutazione monetaria, fondata sulla colposità del ritardato adempimento del debitore, la quale integra una pretesa risarcitoria esorbitante dalla contesa tributaria, e, quindi, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)