Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31/07/2007 (Rv. 598298 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Domanda di restituzione di imposta indebitamente versate - Connessa domanda di pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme che l'erario è tenuto a restituire - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La domanda con la quale il contribuente chieda la condanna dell'erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ., in conseguenza della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)