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Sez. L, Sentenza n. 6497 del 26/04/2012 (Rv. 622159 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | A margine di un atto in nome di una società - Non identificabilità del conferente come legale rappresentante - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622159-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto (nella specie, atto d'appello) formato a nome di una società non risulti indicato - né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto - come legale rappresentante della società, o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui questa accede, giacchè, non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendone carente la motivazione, laddove dichiarava identificabile il nominativo del conferente la procura a margine, senza tuttavia esplicitare, neppure "per relationem", il nominativo che asseriva leggibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)