Sez. L, Sentenza n. 24093 del 13/11/2009 (Rv. 610824 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione concernente un'azienda con più di quindici dipendenti - Obblighi di previa informazione delle rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria e di esame congiunto - Inosservanza - Conseguenze - Legittimazione del sindacato a promuovere la tutela repressiva - Sussistenza - Legittimazione dei lavoratori - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento d'azienda, ove la cessione riguardi un'azienda con più di quindici dipendenti, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 espressamente prevede, per la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate e alle associazioni di categoria nonché per la violazione dell'obbligo dell'esame congiunto, la tutela prevista per la repressione della condotta antisindacale. Ne consegue che ogni contestazione attinente al comportamento del cedente o del cessionario, che non sia improntato ai principi di correttezza e di buona fede può essere sollevata soltanto dalle organizzazioni sindacali contraenti, attesa la "ratio", sottesa alla norma "de qua", di tutela sociale del lavoro dipendente affidata alle organizzazioni sindacali, non rilevando che gli accordi siano stati presi nell'interesse e per la tutela dei diritti e delle aspettative del lavoratori, né ricorrendo, nella specie, un contratto a favore di terzi (art. 1411 cod.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)