Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 25/10/1984 (Rv. 437115 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 4 N. 1 DELLA LEGGE N. 253/1950 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 4 N. 1 DELLA LEGGE N. 253/1950 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI ALBERGHIERE - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina anteriore alla legge 27 luglio 1978 n. 392, l'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - il quale consente al locatore di far cessare la proroga legale della locazione di immobili a qualunque uso adibiti per l'urgente ed improrogabile necessità di destinarli ad abitazione propria ovvero dei propri figli o genitori - non trova applicazione con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, tenuto conto dell'esclusione espressamente posta dall'art. 46 della richiamata legge n. 253 del 1950 e della circostanza che, per le locazioni alberghiere, l'art. 5 della legge 2 marzo 1963 n. 191 prevede la specifica ipotesi di cessazione della proroga legale nel caso in cui il locatore intenda gestire l'Esercizio personalmente o farlo gestire da un proprio figlio, fermo restando il vincolo di destinazione alberghiera. (Conf 6181/83, mass n 430968).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 191 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)