Sez. 4, Sentenza n. 13915 del 16/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008) Rv. 239586 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Qualifica di dirigente - Responsabilità - Condizioni - Effettivo svolgimento di compiti nel campo della sicurezza e loro riconoscibilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura di dirigente presuppone l'esistenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro, con poteri decisionali al riguardo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)