Sez. 4, Sentenza n. 7386 del 23/03/2000 Ud. (dep. 24/06/2000) Rv. 216603 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Soggetto obbligato - Estraneo all'organizzazione aziendale - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni - Effettivo svolgimento di compiti nel campo della sicurezza e loro riconoscibilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Anche un estraneo all'organigramma aziendale può assumere la figura di dirigente e come tale diventare destinatario della normativa antinfortunistica, ma ciò presuppone l'esistenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro con poteri decisionali al riguardo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità di un consulente esterno per i problemi finanziari e commerciali senza congrua motivazione sulla effettiva assunzione di responsabilità più vaste).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)