diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022 (Rv. 663641 - 03)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Pagamento parziale - Accettazione da parte del creditore - Effetti - Estinzione del debito - Esclusione - Successiva domanda di risoluzione per inadempimento - Ammissibilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2022-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663641-03

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE

L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)