Sez. 2, Sentenza n. 2652 del 19/10/1973 (Rv. 366140 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - DIFESA DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - DIFESA DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - ESCLUSIONE.*
L'assemblea dei condomini, in quanto tale, non ha poteri di difesa delle proprieta individuali comprese nel condominio (art 1136 cod civ) , onde il mandato da essa conferito all'amministratore in ordine allo esperimento di azioni giudiziarie contro singoli condomini o terzi, deve intendersi necessariamente limitato all'esclusiva realizzazione dell'interesse comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)