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Sez. 2, Sentenza n. 2652 del 19/10/1973 (Rv. 366140 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - DIFESA DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366140-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LIMITI - DIFESA DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - ESCLUSIONE.*

L'assemblea dei condomini, in quanto tale, non ha poteri di difesa delle proprieta individuali comprese nel condominio (art 1136 cod civ) , onde il mandato da essa conferito all'amministratore in ordine allo esperimento di azioni giudiziarie contro singoli condomini o terzi, deve intendersi necessariamente limitato all'esclusiva realizzazione dell'interesse comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)