Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006 (Rv. 592813 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ | Controversie tra società e soci - Risoluzione - Devoluzione al collegio sindacale - Relativa clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa - Principio dell'imparzialità degli arbitri - Violazione - Conseguenze - Nullità della clausola.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NULLITÀ
È nulla la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che deferisca le controversie tra la società e i soci ad un collegio arbitrale formato dai sindaci della società, per difetto del requisito dell'imparzialità degli arbitri (essenziale tanto nel caso di arbitrato rituale, quanto in quello di arbitrato libero), in quanto i sindaci, oltre alla funzione di controllo - che, peraltro, rappresenta anch'essa un aspetto dell'amministrazione dell'ente societario -, hanno un potere di iniziativa analogo a quello degli amministratori, o in sostituzione o in unione con essi, di modo che il collegio sindacale assume una importante partecipazione nella vita societaria e nell'elaborazione del relativo indirizzo, il che rende oggettivamente incompatibile, da parte dei componenti di tale organo, l'esercizio di una funzione "terza", quale quella di giudicare le predette controversie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2406, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2427, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)