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Sez. 1, Sentenza n. 2680 del 03/05/1984 (Rv. 434711 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - IN GENERE - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA NELLO STATUTO DI UNA SOCIETÀ CONCERNENTE IL DEFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA SOCIETÀ E SOCI AD UN COLLEGIO ARBITRALE FORMATO DAI SINDACI DELLE SOCIETÀ - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434711-01

ARBITRATO - ARBITRI - IN GENERE - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA NELLO STATUTO DI UNA SOCIETÀ CONCERNENTE IL DEFERIMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA SOCIETÀ E SOCI AD UN COLLEGIO ARBITRALE FORMATO DAI SINDACI DELLE SOCIETÀ - NULLITÀ.*

È nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che deferisca le controversie tra la società e i soci ad un collegio arbitrale formato dai sindaci della società, per difetto dell'essenziale requisito di ordine pubblico dell'imparzialità degli arbitri, atteso che i sindaci, oltre alla funzione di controllo (che è, peraltro, anch'essa un aspetto dell'amministrazione), hanno un potere di iniziativa analogo a quello degli amministratori, o in sostituzione di essi, o in Unione con essi, e sono comunque legati alla società da un rapporto di prestazione d'opera intellettuale che, per il dovere giuridico che comporta di perseguire l'interesse del committente che li retribuisce, è obiettivamente inconciliabile con il dovere d'imparzialità che è requisito indispensabile dell'arbitro rituale. (V 7049/82, mass n 424715; (V 2945/82, mass n 420848; (V 1826/81, mass n 412516; (V 5635/80, mass n 409480; (V 2986/76, mass n 381755).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2406, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2427, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)