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Sez. L, Sentenza n. 3200 del 16/03/1992 (Rv. 476285 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di buonuscita - Calcolo - Criteri - Onnicomprensività - Applicabilità ai dipendenti senza diritto a pensione - Estensione al personale con diritto a pensione - Clausole contrattuali contrarie - Nullità.
Stato
decisa il 1992-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476285-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico

Il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), trova applicazione anche riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali che escludano la computabilità di emolumenti di natura retributiva non occasionali (nella specie, compenso per lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)