Sez. 1, Sentenza n. 17385 del 01/09/2015 (Rv. 636640 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Sovvenzioni pubbliche - Gestione del fondo di cui all'art. 1 della l.r. Sardegna n. 8 del 1964 - Istituti di credito convenzionati con la regione - Rapporto di rappresentanza - Esclusione - Conseguenze - Credito di restituzione dei finanziamenti - Spettanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di sovvenzioni pubbliche, l'art. 14 della l.r. Sardegna n. 8 del 1964 attribuisce agli istituti di credito convenzionati con la Regione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della legge cit. poteri di controllo tecnico, amministrativo e contabile tipici dell'erogazione dei mutui di scopo, senza tuttavia prevedere che tali istituti agiscano in rappresentanza della Regione stessa e che, pertanto, il credito di restituzione dei finanziamenti erogati spetti a quest'ultima e non ai primi.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sardegna 18/03/1964 num. 8 art. 1, Legge Reg. Sardegna 18/03/1964 num. 8 art. 6, Legge Reg. Sardegna 18/03/1964 num. 8 art. 8, Legge Reg. Sardegna 18/03/1964 num. 8 art. 10, Legge Reg. Sardegna 18/03/1964 num. 8 art. 14, Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)