Sez. U, Ordinanza n. 9826 del 07/05/2014 (Rv. 630876 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Restituzione di finanziamento o sovvenzione pubblica - Inadempimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione, erogata con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubblica erogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 100 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)