Sez. 3, Sentenza n. 19317 del 27/04/2011 Ud. (dep. 17/05/2011) Rv. 250341 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Rimessione in pristino ex art. 181, comma primo quinquies, del d. lgs. n. 42 del 2004 - Reati edilizi - Applicabilità - Esclusione - Limitata rilevanza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
La causa estintiva della spontanea rimessione in pristino degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici opera solo con riguardo al reato di cui all'art. 18, comma primo, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e non anche alle violazioni edilizie con esso eventualmente concorrenti, potendo tuttavia rilevare, per queste ultime, con riguardo al profilo di commisurazione della pena.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 5 CORTE COST., Legge 15/12/2004 num. 308 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)