Sez. 3, Sentenza n. 25026 del 12/05/2011 Ud. (dep. 22/06/2011) Rv. 250675 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Aree soggette a vincoli paesaggistici - Rimessione in pristino - Integrale demolizione del manufatto abusivo - Estinzione del reato edilizio - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
La rimessione in pristino, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dall'art. 181, comma primo, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 n. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)