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Sez. 3, Sentenza n. 1677 del 04/05/1977 (Rv. 385388 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DISTINTA E SEPARATA.*
Stato
decisa il 1977-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385388-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DISTINTA E SEPARATA.*

La valutazione delle risultanze istruttorie non sfugge a censura in Sede di legittimita, qualora esse siano considerate ed esaminate non globalmente e complessivamente, in una visione unitaria, ma distintamente e separatamente, in quanto ai fini della prova di un determinato fatto varie circostanze possono apparire insufficienti se viste ciascuna indipendentemente dalle altre, ma dimostrarsi al contrario valide ove correlate le une alle altre. (Conf 842/76, mass n 379506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)