Sez. L, Sentenza n. 6454 del 11/12/1979 (Rv. 403194 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle risultanze istruttorie non sfugge a censura in Sede di legittimita ove le stesse non siano state valutate globalmente, ma parzialmente e separatamente, omettendo di considerare elementi di prova che, se valutati, avrebbero potuto portare a decisione diversa da quella in concreto adottata. (V 1677/77, mass n 385388; (V 3649/76, mass n 382378; (V 842/76, mass n 379506; (V 1296/74, mass n 369366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)