Sez. 2, Sentenza n. 2163 del 25/02/1995 (Rv. 490716 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Richiesta di assegnazione da parte di più condividenti con pari quote - Scelta dell'uno piuttosto che dell'altro aspirante all'assegnazione - Obbligo di motivazione del giudice - Sussistenza - Rinunzia all'assegnazione condizionata - Richiamo da parte del giudice dell'indicazione della parte senza motivazione in ordine alla condizione disattesa - Inosservanza del predetto obbligo - Configurabilità - Fattispecie.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ
Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dell'immobile comune e di richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, ciascuno titolare di una quota di comproprietà pari a quella spettante all'altro, il giudice di merito è tenuto a dare adeguata giustificazione delle ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro aspirante all'assegnazione. Tale obbligo non è assolto allorché, in caso di rinunzia all'assegnazione condizionata, il giudice si limiti a richiamare l'indicazione della parte senza spiegare le ragioni in base alle quali la condizione è stata disattesa (nella specie, il condividente aveva dichiarato in via alternativa la propria rinunzia all'assegnazione, subordinandola alla condizione dell'offerta di un maggior conguaglio da parte dell'altro condividente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)