diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7852 del 05/05/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155014 - 01

REATO CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - IN GENERE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - RIFERIMENTO NORMATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155014-01

REATO CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - MATERIE ESPLODENTI - IN GENERE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - RIFERIMENTO NORMATIVO - FATTISPECIE.*

Ai sensi dell'art. 83 del regolamento del testo unico di pubblica sicurezza, la classificazione dei prodotti esplodenti, inclusi i giocattoli pirici (art. 85 n. 5) è redatta dal ministero dello interno, sentito il parere della commissione tecnica prevista dal successivo art. 84. Consegue che, per stabilire se determinati giocattoli pirici o fuochi artificiali, anche mediante accertamenti peritali, siano riconosciuti o qualificati tra i prodotti esplodenti, ossia tra gli esplosivi di ogni genere di cui all'art. 1 legge n. 895 del 1967, occorre fare riferimento all'allegato a del predetto regolamento e alle successive modificazioni. (nella specie, all'imputato era stato contestato il delitto di cui agli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 in relazione alla legge 18 aprile 1975 n. 110 per avere detenuto illegalmente n. 300 tracchi con botto finale e 1800 razzi per pistola lanciarazzi non consentiti dalla legge. I giudici di merito, in primo e secondo grado avevano ritenuto - per la detenzione dei tracchi - sussistere l'art. 678 cod. pen. e per quella dei razzi l'art. 697 cod. pen.. la Corte, accogliendo il ricorso del P.m. enunciava il principio di cui alla massima). (V mass n 134595; (V mass n 126880; (V mass n 137324).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 53, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 83, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 84, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, DM 04/04/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)