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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4003 del 18/02/2020 (Rv. 656906 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Rigetto - Giudicato - Nuova domanda di risoluzione - Deduzione di altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa - Preclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656906-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

Il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la proposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa. (Nella specie, relativa ad affitto di fondo rustico, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo l'intervenuto abusivo frazionamento del fondo ad opera dell'affittuario, nonostante tale condotta fosse conoscibile già al momento dell'introduzione di un precedente giudizio di risoluzione per degli ulteriori inadempimenti dello stesso affittuario, definito con sentenza di rigetto favorevole a quest'ultimo e passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)