Sez. 1, Sentenza n. 11659 del 23/06/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174098 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DI ARMI COMUNI DA SPARO - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo della denuncia della detenzione di armi comuni da sparo trova la sua ratio nel porre l'autorità di P.S. o, in Mancanza, i carabinieri, in condizioni di sapere quante e quali armi si trovino nelle rispettive circoscrizioni, dove ed in possesso di quali persone, al fine di poter eseguire in ogni momento i dovuti controlli od adottare gli opportuni provvedimenti. Pertanto, non basta che un soggetto qualsiasi abbia proceduto alla denuncia di un'arma come detenuta in qualsivoglia posto, ma è necessario che vi sia identità tra il soggetto che ha proceduto alla denuncia dell'arma e quello che ne ha la concreta disponibilità per un tempo giuridicamente apprezzabile, anche se non ne sia il proprietario, e che non sussista diversità del luogo di detenzione rispetto a quello denunciato. (Conf mass n 162572; (Conf mass n 156112; (Conf mass n 150606; (Conf mass n 148840).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)