Sez. 3, Sentenza n. 1019 del 28/04/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131947 - 01
LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONI DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA - GARANZIE DIFENSIVE - INAPPLICABILITA - ATTI PREORDINATI ALLA DENUNCIA PENALE O ATTI COMPIUTI SU DELEGA DEL MAGISTRATO - NATURA DI ATTI DI PG - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITA.*
LAVORO - ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONI DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA - GARANZIE DIFENSIVE - INAPPLICABILITA - ATTI PREORDINATI ALLA DENUNCIA PENALE O ATTI COMPIUTI SU DELEGA DEL MAGISTRATO - NATURA DI ATTI DI PG - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITA.*
Gli accertamenti degli ispettori del lavoro effettuati ai sensi del RD 28 agosto 1924, n 1422 e del DPR 19 febbraio 1955, n 520, attengono a funzioni di vigilanza amministrativa che, per loro natura, sono nettamente distinte dall'attivita di polizia giudiziaria e non debbono, pertanto, sottostare alle norme poste dalla legge a garanzia del diritto di difesa anche quando portino alla scoperta di un reato ed alla conseguente denunzia all'autorita giudiziaria. L'ispettore del lavoro deve osservare invece le garanzie difensive previste dal codice di rito quando, ricevuta notizia del reato su denunzia, ritenga l'urgenza di raccogliere le prove e, a tal fine, compia, quale ufficiale di PG, Atti preordinati ad una denuncia penale nei confronti del denunciato, che acquista la qualifica di indiziato di reato a norma dell'art 78 cod proc pen, ovvero quando espleti accertamenti per delega del magistrato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)