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Sez. 3, Sentenza n. 17509 del 19/11/2003 (Rv. 568272 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Vendita di un fondo condotta da una pluralità di affittuari - Diritto al riscatto di una parte del fondo da parte di uno degli affittuari - Condizioni - Contratto autonomo ed autonomia della porzione di fondo oggetto del contratto.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568272-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 come modificato dalla legge n. 817 del 1971, se sul fondo rustico si sono insediati come coltivatori diretti più affittuari, il diritto di prelazione può essere esercitato anche separatamente da uno degli affittuari per la porzione di fondo da lui coltivata purché si verifichino congiuntamente due condizioni: devono essere stati conclusi tanti contratti di affitto quanto sono gli affittuari insediati sul fondo e ogni contratto deve avere ad oggetto una porzione di fondo presa in considerazione autonomamente dalle altre, che non si giovi in alcun modo delle utilità derivanti da altre parti del fondo; solo in questo caso gli spetta la comunicazione che enunci la volontà di vendere l'intero fondo, e specifichi il prezzo da versare per esercitare la prelazione sulla porzione di fondo da lui affittata.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)