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Sez. 3, Sentenza n. 4346 del 26/03/2001 (Rv. 545172 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e distinti - Proposta di alienazione con trasmissione del preliminare - Obbligo di notificazione del proprietario - Estremi - Specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545172-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la disciplina dell'art. 8 della legge 590/1965 come modificato dalla Legge 817/1971, l'inottemperanza da parte del proprietario dell'obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione, con trasmissione del preliminare di compravendita, può essere ravvisata, nel caso di vendita di un fondo condotto da una pluralità di affittuari per porzioni ed in forza di rapporti autonomi e distinti, solo mediante la specificazione del prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni, dato che solo limitatamente ad esse il singolo affittuario può esercitare la prelazione. Mancando tale specificazione, pertanto, deve escludersi che l'affittuario decada dal diritto di prelazione ove non lo eserciti nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)