Sez. 1, Sentenza n. 4326 del 19/02/2024 (Rv. 670270-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Decreto di omologa - Reclamo - Termine di decorrenza - Individuazione - Art. 327 c.p.c. - Applicabilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall'art. 12, comma 2, della l. n. 3 del 2012, all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, mentre nell'ipotesi di comunicazione da parte della cancelleria del solo dispositivo resta applicabile il più lungo termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)