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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22314 del 25/09/2017 (Rv. 645751 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Decreti pronunziati in camera di consiglio - Nei confronti di più parti - Reclamo - Termine di dieci giorni - Decorrenza - Comunicazione di cancelleria - Inidoneità - Notificazione a cura di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2017-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645751-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)