Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22314 del 25/09/2017 (Rv. 645751 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Decreti pronunziati in camera di consiglio - Nei confronti di più parti - Reclamo - Termine di dieci giorni - Decorrenza - Comunicazione di cancelleria - Inidoneità - Notificazione a cura di parte - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c. .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)