Sez. L, Sentenza n. 8577 del 20/11/1987 (Rv. 456086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE INFERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE MA ECCEDENTE IL NORMALE ORARIO GIORNALIERO CONTRATTUALE - CARATTERE STRAORDINARIO - INCLUSIONE DEL RELATIVO COMPENSO NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA O NORMALE AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ISTITUTI INDIRETTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE INFERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE MA ECCEDENTE IL NORMALE ORARIO GIORNALIERO CONTRATTUALE - CARATTERE STRAORDINARIO - INCLUSIONE DEL RELATIVO COMPENSO NELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA O NORMALE AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ISTITUTI INDIRETTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La prestazione lavorativa, che, pur essendo inferiore al limite massimo legale, ecceda il normale orario giornaliero stabilito dalla contrattazione collettiva e sia retribuita con la maggiorazione da questa prevista, costituisce lavoro straordinario, il cui compenso, nonostante la continuità e l'obbligatorietà della prestazione stessa, non può pertanto (in Mancanza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione) essere incluso nella retribuzione ordinaria o normale da prendere a base, secondo la disciplina collettiva, per il calcolo di istituti contrattuali indiretti, salvo l'accertamento (fondato su un'interpretazione conforme ai criteri legali di ermeneutica e sostenuto da corretta e adeguata motivazione) di una volontà contrattuale (eventualmente anche di natura aziendale) volta ad includere detta prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario normale. (V 481/85, mass n 438689).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)