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Sez. 1, Sentenza n. 9641 del 05/11/1996 (Rv. 500342 - 01)

ALIMENTI - IN GENERE (PENSIONI ALIMENTARI) | Principi di irripetibilità impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari - Contemperamento con il principio di retroattività delle statuizioni d'appello - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500342-01

ALIMENTI - IN GENERE (PENSIONI ALIMENTARI)

In materia di prestazioni alimentari, la retroattività delle statuizioni della decisione d'appello, va contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo. Pertanto, il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronunzia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare; viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)