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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12861 del 23/07/2012 (Rv. 623412 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie concernenti l'impugnazione di iscrizione ipotecaria fondata su credito di imposta - Giurisdizione del giudice tributario per effetto del d.l. n. 233 del 2006 - Applicabilità dello "ius superveniens" alle controversie già pendenti davanti al giudice tributario alla data di entrata in vigore del d.l. n. 233 del 2006 - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623412-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le controversie concernenti l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria fondata su un credito di imposta sono devolute alla giurisdizione tributaria per effetto delle disposizioni del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. Ne consegue che, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui all'art. 5 cod. proc. civ., tale "ius superveniens" comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle Commissioni tributarie anche se le medesime ne erano prive al momento in cui la domanda era stata proposta dinanzi ad esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)