Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013 (Rv. 626590 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Comportamento illecito del concessionario della riscossione nel procedere ad iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)