Sez. 3, Sentenza n. 2314 del 13/08/1964 (Rv. 303474 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA OD I VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - GRAVITA DEI VIZI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA OD I VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - GRAVITA DEI VIZI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
In tema d'appalto il legislatore, ai fini della risoluzione del contratto, non solo ha specificato l'estremo della gravita dell'inadempimento stabilito nell'art.1455 cod.civ., ma ha derogato a tale norma generale esigendo una gravita maggiore di quella ordinariamente richiesta, con lo stabilire che difformita o i vizi dell'opera debbono essere tali da renderla del tutto - cioe totalmente, ma non anche definitivamente in maniera cioe non eliminabile - inadatta alla sua destinazione. Per determinare se le insufficienze dell'opera siano tali da dar luogo alla risoluzione, la valutazione delle stesse deve avvenire, di regola, in base a criteri obiettivi, vale a dire considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalita delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilita di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano stati dedotti in contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)