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Sez. 3, Sentenza n. 2149 del 27/05/1975 (Rv. 375916 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - SUSSIDIARIETA - OPERATIVITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375916-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - SUSSIDIARIETA - OPERATIVITA - PRESUPPOSTI.*

La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054 cod civ, ha funzione meramente sussidiaria, in quanto opera solo nel caso in cui, attraverso le risultanze probatorie acquisite, non sia possibile accertare se e in qual misura il comportamento di essi abbia causato l'evento. Detta presunzione non puo, quindi, essere invocata qualora dalle modalita del sinistro, resti provato in concreto non solo che uno dei due conducenti sia in colpa, ma che tale colpa sia esclusiva in quanto l'altro conducente si e pienamente uniformato alle norme della circolazione e della comune prudenza nella condotta di guida, anche con riguardo alla dinamica dell'incidente. (Conf 2713/73, mass n 366220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)