Sez. 2, Sentenza n. 2713 del 23/10/1973 (Rv. 366220 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - SUSSIDIARIETA - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO SOLO DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE A FAVORE DELL'ALTRO - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA - SUSSIDIARIETA - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO SOLO DEI CONDUCENTI - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE A FAVORE DELL'ALTRO - CONDIZIONI.*
La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054, comma secondo, cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso; e solo quando le risultanze probatorie gia acquisite al processo non offrano i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti venuti reciprocamente a collisione, l'Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza; altrimenti, dovendo presumersi la colpa di quest'ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (V 1725/70, mass n 347672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)