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Sez. L, Sentenza n. 454 del 19/01/1981 (Rv. 410929 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA MANCATA RISPOSTA O IMMOTIVATA AFFERMAZIONE DELLA SMENTITA DEI TESTI DI UNA PARTE AD OPERA DI QUELLI DELLA CONTROPARTE - CENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410929-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - OMESSA VALUTAZIONE DELLA MANCATA RISPOSTA O IMMOTIVATA AFFERMAZIONE DELLA SMENTITA DEI TESTI DI UNA PARTE AD OPERA DI QUELLI DELLA CONTROPARTE - CENSURABILITA.*

Il principio secondo cui sfugge al controllo di legittimita la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito, giacche la ricerca dei vari elementi di prova e la valutazione di essi sono attivita demandate alla esclusiva potesta del giudice di merito, e valido ed operante solo ove detto giudice dia contezza, nella motivazione, delle ragioni che sorreggono lo apprezzamento e, in ogni caso, mostri di avere tenuto presente l'intero quadro probatorio acquisito. E, pertanto, censurabile in Sede di legittimita la pronuncia di merito che non valuti la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nel quadro degli elementi da valutare, saggiandone la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio o che si limiti ad affermare che i testi addotti da una parte sono stati smentiti da quelli della controparte, senza indicare le ragioni della scelta adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)