Sez. 5, Sentenza n. 34993 del 04/06/2015 Ud. (dep. 20/08/2015) Rv. 266416 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE | Elemento materiale - Presa di cognizione di corrispondenza diretta ad altri - Lettura dello scritto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE
In tema di violazione dell'art. 616 (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), per 'contenuto di corrispondenzà deve intendersi non soltanto ciò che è manifestato mediante espressioni grafiche, ma tutto ciò che, affidato alla protezione della busta, è destinato a significare al destinatario un pensiero o un'azione del mittente, ogni cosa (danaro o fotografie), cioé, concernente i rapporti personali fra persone lontane. Pertanto, il 'prender conoscenzà del contenuto di una corrispondenza non implica necessariamente la lettura di una missiva. (Fattispecie in cui l'imputato aveva aperto la busta di una raccomandata indirizzata all'ex convivente, asserendo di non averne letto il contenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 616
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)