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Sez. 3, Sentenza n. 8290 del 07/07/1992 (Rv. 478082 - 01)

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Estromissione di uno degli affittuari dalla conduzione del fondo - Giudizio instaurato dall'estromesso nei confronti di altro affittuario - Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478082-01

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere

Il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale, secondo i tempi e con le modalità indicati dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, non è necessario nel caso di giudizio instaurato da uno degli affittuari contro l'altro per la restituzione della parte del fondo della cui conduzione sia stato estromesso.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)