Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 21/10/1994 (Rv. 488197 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata del contratto di affittanza - Intervento volontario del familiare coltivatore indicato come coadiutore nella conduzione del fondo - Necessità del tentativo di conciliazione - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
Il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima della domanda giudiziale, secondo i tempi e le modalità indicati dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, non è necessario per l'ipotesi di intervento volontario esplicato nel corso di giudizio promosso dal concedente per la risoluzione anticipata di contratto di affittanza, da parte di soggetto che sia familiare coltivatore indicato dal concedente come coadiutore nella diretta conduzione del fondo, perché esso interveniente non ha il potere di evitare la controversia (stipulando una transazione con l'affittuario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)